Montascale in condominio installazione ripartizione-spese

Il montascale in condominio: installazione e ripartizione spese.

Garaventa (IT)

Il montascale in condominio: installazione e ripartizione spese.

Il montascale in condominio è un bene fondamentale per la vita quotidiana di alcuni, un “plus” per altri.
Il montascale può essere sempre installato in condominio. La ripartizione delle spese di acquisto invece dipende dalle disposizioni della assemblea condominiale.

Il montascale è un bene che a richiesta anche di un singolo condomino può, per Legge, essere installati in condominio.
E’ importante ricordare che il soggetto che desidera installare l’ausilio deve farlo per iscritto e in ogni caso, l’installazione del montascale deve essere fatta in modo tale da non ledere la destinazione d’uso delle cose comuni, da non alterare il decoro e da non pregiudicare il diritto degli altri condomini all’uso delle parti interessate dalle modifiche. (art. 1102 c.c.).

Vediamo insieme le differenti casistiche e la relativa gestione dell’installazione e delle spese.

Se l’assemblea non è favorevole al montascale.

Se l’assemblea delibera di non voler partecipare alla spesa può farlo ma non può opporsi all’installazione del montascale.
In questo caso sia la spesa per l’acquisto del bene che le spese di manutenzione saranno esclusivamente a carico del richiedente.

persone che discutono possibilià di installare montascale in condominio

Se l’assemblea è favorevole al montascale.

Se la maggioranza dell’assemblea delibera di essere favorevole all’installazione del bene, parteciperà alla spesa sulla base dei millesimi di proprietà.

Ovviamente se alcuni condomini hanno informato l’amministratore della loro intenzione di non partecipare, la spesa dovrà essere suddivisa solamente tra i condomini favorevoli e sempre sulla base dei millesimi di proprietà.

Per quanto riguarda le spese di manutenzione per il montascale, la Legge non regola chiaramente questo aspetto ma vista la funzione analoga con l’elevatore, si può considerare che anch’esse debbano essere ripartite tra i partecipanti alla spesa per l’acquisto del montascale. (dell’art. 1124 c.c.).

Se l’assemblea non si esprime o non delibera in merito al montascale.

Nel caso in cui l’assemblea non  avesse espresso un parere e formulato una delibera dopo 3 mesi dalla richiesta scritta, la spesa per l’acquisto del  bene così come la sua manutenzione saranno esclusivamente a carico del richiedente.

cosa dice la legge

Normative di riferimento

Legge n. 13 del 1989  “nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages” (art. 2, secondo comma, l. n. 13/89).

Primo comma dell’art. 2 legge n. 13/89, “le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile”.

Terzo comma dell’art. 2 legge n. 13/89 I condòmini dissenzienti possono notificare il proprio dissenso dalla spesa e quindi non parteciparvi.

Alcune normative possono subire degli aggiornamenti o delle modifiche.

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